Il 6 ottobre presso il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro Civile si è svolta la III° udienza che vedeva contrapposti Dario Comotti ricorrente contro la INNSE Milano resistente. La questione dibattuta era relativa al licenziamento intimato dalla INNSE Milano a Dario Comotti.
Con sentenza depositata oggi n.rg. 6203/2017 il Tribunale ordinario di Milano – Sezione Lavoro Civile, nella persona del giudice dott. Tullio Perillo, ha emesso la seguente ordinanza:
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Per quanto detto, il licenziamento per cui è causa va dichiarato illegittimo, non già, tuttavia, per insussistenza del fatto posto alla base del recesso (essendosi già valorizzato il dato oggettivo circa l’effettiva soppressione delle mansioni del ricorrente) ma per violazione dell’onere di repêchage.
Pertanto, dichiarato estinto il rapporto di lavoro secondo le previsioni dell’articolo 18, comma 5, L. 300/70, INNSE MILANO SPA va condannata al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria che, alla luce della rilevantissima anzianità del lavoratore e delle significative dimensioni dell’attività economica aziendale, va riconosciuta nella misura massima di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto…
Di seguito riproduciamo la sentenza riservandoci di commentarla. Nella sentenza viene ricordato che altri lavoratori sono stati licenziati dalla INNSE al pari di Dario Comotti e, aggiungiamo noi, in data 3 ottobre il Tribunale di Milano per quanto riguarda Massimo Merlo ha dichiarato il suo licenziamento “ingiustificato e pertanto illegittimo”.
Il 14 novembre Vincenzo Acerenza è convocato in Tribunale, perché, al pari dei due colleghi ha impugnato il suo licenziamento.
Nota
Per capire meglio la storia di questo licenziamento avvenuto nei confronti di un lavoratore che nell’aprile dell’anno prossimo sarebbe dovuto andare in pensione abbiamo scritto una cronologia sull’azienda in cui lavora: INNSE via Rubattino